Con la conversione in legge, n.124 del 28 ottobre 2013, del dl n.102 del 31 agosto 2013, vengono definite diverse questioni in termini di TARES. (
Testo coordinato)
Per l'anno 2013 il comune, con proprio regolamento, da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
- commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti (comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile);
- determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi', dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio.
- Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.
Ritorno alla TARSU/TIA
Per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, puo'determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista per lo Stato (0,30e/mq), nonche' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.