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TRIBUTI: novità IMU

Inserita da: gambinif (19/11/2013 - Martedì - 18:41)

Con la conversione in legge, n.124 del 28 ottobre 2013, del dl n.102 del 31 agosto 2013, vengono definite diverse questioni in termini di IMU. (Testo coordinato)

Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione
Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa all'abitazione principale (escluse case di lusso, ville e castelli) oltre che per fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli, abitazioni assegnate dagli Iacp/Ater e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Case invendute - Beni merce
Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il 2013 l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Cooperative edilizie ed alloggi sociali
Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. (Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.)
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Immobili di militari
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, (purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Unita' immobiliari concesse in comodato a parenti
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In
caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

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